Ep. 2
Mon. 22
vicarii, Mon. III vii 4
vicario, Ep. XIII 1; Mon. I ii 3; III i 5; III xvi 1
vicarium, Mon. III vi 3; III vi 4; III vii 1; III vii 8
vicarius, Ep. V 30; Mon. II xi 5; III iii 7; III vi 2 (2); III vi 3; III vi 5; III vi 6 (2); III vi 7; III vii 2; III vii 3; III vii 7 (2); III x 17
Vicarius in lat. class. indica primariamente chi fa le veci di qualcuno («a substitute, deputy, proxy, a locum tenens, vicegerent, vicar», Lewis-Short s.v. vicarius II A); più specificamente, invece, indica «an under-servant, underslave kept by another slave» (Lewis-Short s.v. vicarius II A), mentre in età imperiale passa a designare colui che fa le veci del praefectus urbi o del praefectus praetorio (Forcellini s.v. vicarius I 3).
In età tardoant. il termine diviene un tecnicismo della lingua cristiana – nei nessi vicarius Dei, vicarius Christi e vicarius Petri – per indicare il pontefice (vd. es. Blaise Mediev. s.v. vicarius II 2), mentre nel lat. mediev. – a seconda del termine che lo accompagna (es. vicarius generalis) – indica diverse cariche (es. Du Cange s.v. vicarius).
D. impiega vicarius sia nel suo senso generico (a questo proposito è interessante notare che l’autore inserisce in Mon. III vi 5 una def. del termine, «vicarius est cui iurisdictio cum lege vel cum arbitrio commissa est;») sia nel suo senso cristiano; in particolare, si nota che la definizione del papa come vicarius Christi risulta, nella produzione lat. dantesca, più rara rispetto alla dicitura vicarius Dei (è presente, infatti, solo in Mon. III iii 7 e III vii 1). La situazione, invece, è diversa all’interno della Commedia, dove il pontefice è detto vicario di Cristo in Purg. XX 87 e Par. XXV 15 e vicario di Pietro in Purg. XXI 54 (vd. vicario in ED).
A proposito di Mon. III vi 3 annota Quaglioni Mon., pp. 1290-1291, n. ad loc. che la distinzione tecnico-giuridica proposta da D. tra il vicarius e il legatus spetialis... sive nuntius «ha messo in imbarazzo i moderni interpreti», in quanto giudicata «non (...) molto felice» e priva di originalità (Vinay Mon.), quando non frutto dell'utilizzo approssimativo da parte di D. della terminologia dei giuristi (Kay Mon.). D., in realtà, «mostra di avere piena consapevolezza della necessità di distinguere nettamente, nell'ambito dell'ambito sostitutivo della rappresentanza, la rappresentanza di tipo vicariale, cioè di supplenza della volontà del dominus in sua assenza, con propria competenza e giurisdizione, cum lege vel cum arbitrio, dalla pura e semplice comunicazione di una volontà già formata nel dominus (è appunto il caso del mandatario speciale o nuncius, che nella gestione di un negozio "è soltato un veicolo di manifestazione della volontà (...)")» (vd. anche Quaglioni, Arte di bene).
Oltre a vicarius D. ricorre anche al termine derivato vicariatus.
Uguccione, U 29, 7 (s.v. vinco): (…) vicarius -a -um, vel per vicem succedens vel vicem domini vel alterius agens (DaMA).
Balbi (s.v. vicarius) = Uguccione (Mirabile).